Intervento della CPO di Galatina sul nuovo disegno di legge art. 609-bis del codice penale
27 Gennaio 2026La sostanziale riscrittura del testo del nuovo disegno di legge sullo stupro (articolo 609 bis del Codice penale), riveduto dalla Commissione Giustizia del Senato, eliminando la parola consenso, sostituita da quelle di volontà e dissenso, comporta un significativo allontanamento dal testo approvato all’unanimità alla Camera del Deputati, a novembre, in adempienza ad un patto tra la premier Meloni e la segretaria democratica Schlein, in relazione al quale, a suo tempo, la CPO di Galatina aveva espresso grande plauso. Nel testo approvato alla Camera, si legge che commette stupro «chiunque compie o fa compiere atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima».
Nel nuovo testo elaborato da ultimo in Commissione Senato, si sostituisce l’assenza di consenso con quello di «volontà contraria: commette stupro chiunque «contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata, tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso».
Occorre chiarire che, con il concetto di consenso libero e attuale, l’Italia si adegua alla Convenzione di Istanbul, ratificata dal Consiglio d’Europa nel 2014, come già hanno fatto Spagna, Francia, Belgio e Germania. Con questa riforma, non sono in gioco delle sottigliezze giuridiche ma l’adeguamento della nostra legislazione a quella europea in nome di un principio Semplice e chiaro: è stupro qualsiasi atto sessuale commesso senza «consenso libero volontario e consapevole», così come dice la Convenzione. Quindi non è la coercizione o la resistenza a dimostrare lo stupro, ma l’assenza di consenso.
La stesura licenziata dalla Camera dei Deputati in prima battuta, riprendeva questo principio, fatto proprio dall’orientamento della Suprema Corte di Cassazione. La stesura adottata dal Senato, invece, ritenendo la formula «consenso libero e attuale» troppo generica e indeterminata e, quindi, potenzialmente soggetta a diverse interpretazioni da parte dei giudici, con il rischio di incriminare atti sessuali in «contesti ambigui», laddove la vittima non esplicita una volontà del tutto negativa, è giunta a una formulazione più articolata, in cui la parola «consenso» sparisce e si parla di «atto contrario alla volontà della persona» e di situazione in cui c’è «impossibilità a esprimere dissenso».
È opinione della CPO di Galatina che siffatta formulazione, lungi dal togliere indeterminatezza al concetto di consenso libero e attuale, si traduca invece in qualcosa di tecnicamente ancora più confuso e pasticciato, con il demerito di non risolvere il tema dell’inversione dell’onere della prova, sollevato dai critici del concetto esplicito di consenso. A ben vedere la questione dell’onere della prova è un falso problema: l’onere della prova è e resta a carico del pubblico ministero.
Il PM ovviamente valuta la denuncia della persona offesa, la approfondisce e fa i riscontri necessari. Ampliando il concetto di consenso è sempre e solo il pm che deve verificare se questo sussista o meno.
Contrariamente, nella versione in cui al centro si vorrebbe porre il “dissenso” da parte della persona offesa dal reato, vi sarebbe l’inversione dell’onere della prova a suo carico, ciò comportando l’elevato rischio di processi con vittimizzazione secondaria della persona offesa, ed in quanto tale vulnerabile.
Questo dal punto di vista giuridico. Parimenti, sul piano culturale questa ultima norma, oltre a essere confusa, sembra introdurre dei diversi livelli di violazione del consenso, con la previsione di aggravanti laddove il fatto sia commesso con violenza o minaccia. Questa formulazione non agevolerebbe però l’emersione dei moltissimi casi di violenza domestica – un quarto dei casi di stupro in Europa – che sono le violenze più silenziose e taciute.
Auspichiamo, dunque, che il Legislatore, prescindendo da posizione ideologiche di sorta, possa favorire l’emersione di tale fenomeno diffusissimo, essendo in realtà molto meno frequenti i casi di donne che calunniano una violenza.
C’è poi il tema della riduzione della pena: nella nuova formulazione, per i casi di violenza sessuale semplice è prevista la reclusione da 4 a 10 anni, rispetto ai 6-12 anni del testo votato alla Camera, che restano in caso di minacce, violenza, abuso di autorità o se si approfitta dell’inferiorità della vittima. Tale abbassamento della soglia di pena va in senso contrario rispetto alla direzione tenuta finora dal governo, con i tanti interventi che prevedono un inasprimento delle sanzioni.
Infine, si pone il tema dell’arretratezza della legge rispetto alle numerose sentenze della Cassazione, che in questi ultimi anni hanno formalizzato il concetto di consenso, facendo fare un passo avanti «culturale» alla giurisprudenza rispetto alla legge del 1996 e spesso ristabilendo giustizia rispetto a sentenze di primo grado discutibili (come quelle che quantificavano i secondi impiegati da una donna a decidere di opporsi a una violenza).
Oggi, la proposta della Commissione Senato verrà votata, come testo base per la discussione in commissione. Poi passerà all’esame in Aula, al Senato, e di nuovo alla Camera.
La CPO di Galatina, sulla base di tutti i rilievi suesposti, auspica che all’esito di un’attenta analisi delle questioni giuridiche, culturali ed educative, che implicano la redazione della normativa sullo stupro, si torni a sposare pienamente il concetto di consenso libero ed attuale, in conformità con la Convenzione di Istanbul e con l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, riprendendo gli intenti iniziali di convergenza su tale principio, da parte delle parti politiche tutte.


