Processo tributario, udienza da remoto o rinvio

Processo tributario, udienza da remoto o rinvio

19 Dicembre 2020 0 Di Redazione

È ormai da quasi un mese che il ministero dell’Economia ha approvato le regole tecniche per lo svolgimento delle udienze tributarie a distanza sia per la fase emergenziale che a regime, ma la videoudienza stenta purtroppo a decollare. Molte Commissioni tributarie lamentano ancora la mancanza, allo stato, di dotazioni informatiche adeguate, nonostante l’intervenuta disponibilità delle credenziali di accesso per il collegamento alla piattaforma prescelta dal ministero per lo svolgimento dell’udienza da remoto. Le udienze pubbliche tributarie continuano a essere svolte quindi con il metodo “cartolare” (mediante trattazione scritta) previsto dall’articolo 27 del Dl Ristori.

È ben vero, come ha ricordato il presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Antonio Leone (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 dicembre) che «al contribuente interessa che la sentenza sia tempestiva e giuridicamente corretta», ma è altrettanto importante per il contribuente che tale risultato sia ottenuto salvaguardando, nello svolgimento del giudizio, il suo diritto di difesa e il principio del giusto processo.

Come già rilevato dal Consiglio di Stato, con l’ordinanza 2539 del 21 aprile 2020, per la disciplina emergenziale del rito amministrativo di cui all’articolo 84 del Dl Cura Italia (di portata analoga a quella in materia di trattazione delle udienze tributarie), il contraddittorio cartolare «coatto» cioè «non frutto di una libera opzione difensiva, bensì imposto anche contro la volontà delle parti che invece preferiscano differire la causa a data successiva al termine della fase emergenziale, pur di potersi confrontare direttamente con il proprio giudice» è incompatibile con un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sull’emergenza.

Secondo i giudici amministrativi, il contraddittorio cartolare «coatto» costituisce, infatti, una deviazione irragionevole rispetto al principio del «giusto processo» (articolo in della Costituzione), secondo cui qualsiasi processo (compreso quello tributario) deve svolgersi «nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità», in un procedimento nel quale le parti devono avere quindi la possibilità concreta di esporre puntualmente (e, ove lo ritengano, anche oralmente) le loro ragioni, rispondendo e contestando quelle degli altri. Così come resta parimenti pregiudicato il diritto di difesa del contribuente (articolo 24 Costituzione), ossia il diritto di ottenere dal giudice una tutela adeguata ed effettiva della situazione sostanziale azionata, che non può prescindere dalla garanzia procedurale dell’interlocuzione diretta con il giudice. L’udienza cartolare «coatta» si pone altresì in contrasto con l’articolo 6, paragrafo i, della Cedu, in quanto potrebbe tradursi in un ostacolo significativo per il ricorrente alla revisione della decisione resa dal giudice e potrebbe confliggere con il principio della pubblicità dell’udienza che, pur essendo derogabile in presenza di particolari ragioni giustificative, richiede tuttavia che queste ultime siano obiettive e razionali.

Secondo il Consiglio di Stato, in definitiva, «l’imposizione dell’assenza forzata, non solo del pubblico, ma anche dei difensori, finirebbe per connotare finto emergenziale inter mini di giustizia “segreta”, refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico» per cui l’articolo 84 del Dl18/20 deve essere interpretato nel senso che ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale allo scopo di poter discutere oralmente la controversia, purché non sia compromesso il diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo. Pregiudizio che, allo stato, non può determinarsi, posto che il differimento dell’udienza a data successiva a quella del periodo emergenziale, sarebbe limitato a pochi mesi.

È per tali ragioni che il Consiglio nazionale dei commercialisti si è fatto promotore di un emendamento all’articolo 27 del Dl Ristori che, al fine di salvaguardare il principio dell’oralità dell’udienza, riconosce alle parti in causa il diritto di ottenere il rinvio dell’udienza a nuovo ruolo, nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto. Si auspica che il legislatore si faccia carico, quanto prima, della tutela di tale fondamentale diritto, anche per evitare le disparità di trattamento generate dall’attuale variabilità delle modalità di svolgimento delle udienze nei vari distretti delle Commissioni tributarie. (Massimo Miani – Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti)

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